Danneggiamento o Ritardata consegnadel bagaglio
L’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 prevede la responsabilità del vettore aereo per le ipotesi di perdita, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.
Il risarcimento dovuto può essere quantificato fino a 1.100 € circa per passeggero. Compila il form coi tuoi dati, e analizzeremo la tua posizione per quantificare il risarcimento che ti spetta.
L’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 prevede la responsabilità del vettore aereo per le ipotesi di perdita, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.
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Contattaci per una valutazione gratuita del tuo caso, i nostri consulenti ti seguiranno e gestiranno la tua richiesta di risarcimento senza oneri economici a tuo carico.
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